IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3, e in particolare l'articolo  1,  comma  4,  e  successive
modificazioni»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005; 
  Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,  ed,
in particolare, anche quello della commissione  parlamentare  per  le
questioni regionali; 
  Vista  l'ulteriore  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006; 
  Acquisito il parere definitivo della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, reso nella seduta del 16 marzo 2006; 
  Acquisito il parere definitivo della commissione  parlamentare  per
le questioni regionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 2006; 
  Acquisito il parere delle sezioni riunite della  Corte  dei  conti,
espresso nelle adunanze del 22 giugno e 1° luglio 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.  L'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   ha   per   oggetto
l'omogeneita' dei bilanci e  dei  sistemi  di  rilevazione  contabile
delle regioni e degli enti locali, rispetto al bilancio dello Stato e
le consequenziali procedure  di  consolidamento  dei  conti  pubblici
anche ai fini di garanzia degli equilibri di finanza pubblica  e  del
rispetto del patto di stabilita' e crescita. 
  2. Per le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  11
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  3. Nell'ambito di applicazione del presente decreto  non  rientrano
le disposizioni concernenti  il  sistema  di  codificazione  uniforme
delle operazioni degli incassi e dei pagamenti  degli  enti  pubblici
(SIOPE). 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
              «Art.  117.  - La  potesta'  legislativa  e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          legge  5 giugno  2003,  n.  131, recante: «Disposizioni per
          l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge
          costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
              «4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
          l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle regioni fino
          all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
          Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
          Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
          traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
          dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
          ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
          proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
          decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
          schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, di
          seguito   denominata:   "Conferenza   Stato-regioni",  sono
          trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del parere da
          parte  delle  competenti commissioni parlamentari, compreso
          quello  della  commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali,    da    rendersi    entro    sessanta    giorni
          dall'assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali
          pareri,  il  Governo  ritrasmette  i  testi, con le proprie
          osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
          Conferenza  Stato-regioni  ed  alle  Camere  per  il parere
          definitivo,  da  rendersi,  rispettivamente, entro trenta e
          sessanta  giorni  dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
          parere  parlamentare  definitivo  e' reso dalla commissione
          parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Gli schemi di
          decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
          siano  indicati  alcuni dei principi fondamentali ovvero se
          vi  siano  disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
          dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
          sensi  del  presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme
          vigenti   che   non   abbiano   la   natura   di  principio
          fondamentale.  In  tal caso il Governo puo' omettere quelle
          disposizioni   dal  decreto  legislativo,  oppure  le  puo'
          modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel
          parere  o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
          Camere  e  al Presidente della commissione parlamentare per
          le  questioni  regionali  una  relazione  nella  quale sono
          indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'  dal
          parere parlamentare.».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 della citata legge
          5 giugno 2003, n. 131:
              «Art.   11   (Attuazione   dell'art.   10  della  legge
          costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3). - 1. Per le regioni
          a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
          speciali  e  dalle  relative  norme  di attuazione, nonche'
          dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3.
              2.  Le  commissioni  paritetiche previste dagli statuti
          delle   regioni  a  statuto  speciale,  in  relazione  alle
          ulteriori  materie spettanti alla loro potesta' legislativa
          ai  sensi dell'art. 10 della citata legge costituzionale n.
          3  del  2001,  possono  proporre  l'adozione delle norme di
          attuazione  per  il  trasferimento dei beni e delle risorse
          strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
          all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
              3.  Le  norme  di  attuazione di cui al comma 2 possono
          prevedere   altresi'   disposizioni   specifiche   per   la
          disciplina  delle  attivita'  regionali  di  competenza  in
          materia di rapporti internazionali e comunitari.».